Decertificazione

Ultima modifica 27 settembre 2022

Dichiarazioni Sostitutive ed Acquisizione d'Ufficio dei Dati

(ai sensi dell'art.35, terzo comma del D.Lgs.n.33/2013, lettera soppressa dall'art.30, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.97/2016)


DECERTIFICAZIONE

La direttiva n. 14 del 22.12.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica (consultabile cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina) ha disposto gli adempimenti necessari all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, in vigore a partire dal 1° Gennaio 2012.

Tali adempimenti mirano a consentire una completa DECERTIFICAZIONE nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, sulla base del principio per il quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

La Pubblica Amministrazione, dovrà pertanto acquisire direttamente i dati presso le amministrazioni certificanti (senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza) o, in alternativa, richiedere agli interessati la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le principali novità introdotte dall’art. 15 comma 1 della Legge 183 del 12.11.2011 sono le seguenti:

 - Dal 1° Gennaio 2012, la Pubblica Amministrazione non potrà più richiedere né accettare certificazioni rilasciate da altre P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti (che rimangono valide ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati). Tali comportamenti costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

- Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

- Le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile delle attività di gestione e verifica (con idonei controlli, anche a campione) di tali adempimenti;

- Il mancato rispetto degli adempimenti previsti da tale normativa e la mancata risposta entro 30 giorni alle richieste di controllo poste in essere dal responsabile sopra indicato, costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione;

Inoltre, l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che per agevolare l’acquisizione di dati in possesso di altre P.A. ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, predispongono apposite convenzioni aperte a tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Nelle more della predisposizione e sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per leggere la direttiva n. 14/2011 clicca qui

Il Comune di San Benedetto Po, in merito, ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 31/12/2011, avente ad oggetto: "Misure organizzative per il concorso del Comune di San Benedetto Po al processo di decertificazione: individuazione dell'ufficio responsabile e delle linee di indirizzo".

(clicca qui per visualizzare la D.G.C. n. 201 del 31/12/2011 e le relative Misure Organizzative )

UFFICI RESPONSABILI PER LE ATTIVITA' VOLTE A GESTIRE, GARANTIRE E VERIFICARE LA TRASMISSIONE DEI DATI O L'ACCESSO DIRETTO AGLI STESSI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 43, 71 E 72 DEL D.P.R. N.445/2000

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