ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Esistono due tipi di compensazione: quella per il disagio economico e quella per il disagio fisico.
Istanza per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica - disagio economico
Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal I gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Pertanto, dal I gennaio 2021, i cittadini non devono più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso il Comune.
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, è sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Istanza per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica - disagio fisico
Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.