Rilascio e Rinnovo del Passaporto

Ultima modifica 27 dicembre 2021

Il Passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il nuovo Passaporto Elettronico ha una validità di 10 anni (per i cittadini maggiorenni), di 5 anni (per i cittadini di età compresa tra i 3 ai 18 anni), di 3 anni (per i bambini di età inferiore a 3 anni) e non necessita del Visto d'ingresso per recarsi negli U.S.A. 

Per il rilascio

  1. Domanda su apposito modulo reperibile presso la Questura (oppure sul sito http://www.poliziadistato.it/articolo/10301/)

  2. Marca amministrativa per passaporti da € 73,50 quale tassa di concessione governativa (tabaccheria)

  3. Ricevuta del versamento di € 42,50 sul c/c postale 67422808, intestato al MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento del tesoro - causale LIBRETTO PASSAPORTO ELETTRONICO (da effettuarsi presso gli uffici postali)

  4. N. 2 fotografie uguali, recenti, con sfondo bianco, posizione frontale rispetto all'obiettivo (di cm 4X4 - chi indossa occhiali da vista può tenerli purchè le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto) di cui una LEGALIZZATA (presso l'Ufficio Anagrafe o presso la Questura munendosi di un documento d'identità valido).

  5. SOLO PER I CITTADINI NATI ALLESTERO: allegare certificato di cittadinanza italiana in carta semplice

La presentazione della documentazione alla Questura deve essere effettuata personalmente dai cittadini interessati per permettere l'acquisizione, da parte della Questura, delle impronte digitali.

Nel caso in cui non si tratti di primo rilascio occorre inoltre allegare il vecchio passaporto o denuncia di smarrimento dello stesso.

Assensi

  • PER I MINORI DI ANNI 18: domanda firmata da ENTRAMBI i genitori esercenti la potestà o di chi ne fa le veci

  • PER I GENITORI AVENTI FIGLI MINORI DI ANNI 18: assenso dell'altro genitore (in assenza dell'assenso dell'altro genitore, in caso di genitori separati o divorziati, copia della sentenza di separazione o di divorzio, autenticata e omologata dal Tribunale competente, da cui risulti che i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio; oppure il NULLA OSTA del Giudice Tutelare, da richiedere in Tribunale)

N.B. Le firme devono essere apposte in presenza dell'addetto all'ufficio. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

L'assenso dell'altro genitore non è necessario quando il richiedente sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.