-
Cos'è
-
La legge n. 296 del 27.12.2006 estende ai Consolati la possibilità di rilasciare Carte d’Identità all’estero. Gli Uffici consolari rilasciano la carta d’identità ai connazionali residenti nella circoscrizione consolare di competenza, regolarmente iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dell’ultimo Comune italiano di residenza, i quali potranno così ottenere la carta d'identità . L’emissione della carta d’identità è subordinata al nulla osta (autorizzazione) del Comune di iscrizione A.I.R.E. Solo dopo aver ricevuto il prescritto nulla osta dal Comune italiano, l’Ufficio consolare provvederà ad emmettere il documento.
-
Chi può richiederlo
-
I cittadini italiani residenti all'estero.
-
A chi è destinato
-
La competenza primaria per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini residenti all'estero appartiene ai Consolati Italiani. I Comuni Italiani continuano ad avere la competenza per il rilascio delle carte d'identità e possono continuare a rilasciare tale documento anche ai cittadini residenti all'estero. I cittadini italiani iscritti all'AIRE possono sempre recarsi al proprio Comune di iscrizione.
-
Modalità di Attivazione
-
SU ISTANZA DI PARTE
-
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
-
-
Come si richiede
-
Prenotando l'appuntamento al seguente
LINK oppure telefonando allo sportello al cittadino Tel. 0376/623020.
-
Tempi
-
Il rinnovo può essere chiesto centottanta giorni prima della scadenza del documento. I tempi di attesa potrebbero prolungarsi in relazione a possibili incongruenze o ad assenza di dati, soprattutto anagrafici, ed altresì al numero elevato di richieste pervenute.
-
Dove rivolgersi
-
Ufficio Servizi Demografici previa appuntamento.
-
Come si raggiunge
-
-
Documenti da presentare
-
- la precedente carta d'identità, per chi ne ha avuta una, anche se scaduta;
- 1 fotografia recente formato tessera, preferibilmente senza occhiali, con sfondo chiaro e a capo scoperto;
- denuncia presentata all'autorità di polizia in caso di furto o smarrimento della precedente
- per i minorenni assenso degli esercenti la potestà dei genitori, se il documento si richiede valido per l'espatrio
- dichiarazione di inesistenza degli impedimenti previsti dalla legge se il documento viene richiesto valido per l'espatrio
- € 22,00 da pagare in contanti o con bamcomat al momento della richiesta.
-
Normativa di riferimento
-
art.3 L.21/11/1967 n.1185
-
Note
-
La carta d'identità può essere documento valido ai fini dell'espatrio, di norma in tutti i paesi dell'UE e in alcuni paesi confinanti non aderenti all'UE, o comunque che hanno intense relazioni diplomatiche con il nostro paese. Consigliamo però, prima di partire, di informarsi presso il posto più vicino della Polizia di frontiera o presso il consolato italiano nel luogo di destinazione (vedi www.esteri.it ). La Polizia di Stato tiene aggiornato l'elenco degli stati in cui è possibile espatriare in un file scaricabile da questa pagina web: (http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/ ). Perché la carta d'identità sia valida per l'espatrio: Non deve avere inibizioni all'espatrio (apposte sul retro); Deve essere valida Per il minore di anni quattordici l'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Per comprovare la titolarità della potestà sul minore è oggi possibile chiedere che venga apposta sul documento, l'indicazione della paternità e maternità. Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall'Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato; solitamente detta autorizzazione della questura o del consolato italiano è posto sul retro del certificato di nascita con paternità e maternità. Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio: coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare il genitore che, avendo prole minore, non abbia l'assenso dell'altro genitore o, in assenza ottenga l'autorizzazione del giudice tutelare. L'assenso o l'autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d'identità sia titolare esclusivo della potestà sul figlio coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un'ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.